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  • Immagine del redattoreEster La Fortezza

Conversione in legge del Decreto “Cura Italia”: il rinnovo dei contratti a termine


Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, ve n’è una di particolare interesse per i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro flessibile. Trattasi dell’art. 19-bis, norma attraverso la quale il legislatore ha inteso preservare dal rischio della disoccupazione quei lavoratori a termine o in somministrazione che, messi in integrazione salariale dal proprio datore di lavoro a seguito della crisi epidemiologica, alla cessazione del contratto potrebbero essere licenziati.

A tal fine, viene consentita la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione,“in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Infatti, la normativa ordinaria non prevede la possibilità di prorogare rapporti di lavoro a termine presso le unità produttive in regime di cassa integrazione guadagni nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario. Detta disposizione è replicata tra i divieti previsti nella normativa sulla somministrazione di lavoro.

L’art. 19-bis, inoltre, prevede che il rinnovo del contratto a termine è consentito in deroga al c.d. stop&go, cioè a quella regola in base alla quale il lavoratore che cessa un rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere riassunto con la stessa tipologia contrattuale prima che siano trascorsi almeno dieci giorni, se il precedente contratto aveva una durata di massimo sei mesi, o almeno venti giorni, se il precedente contratto aveva una durata superiore a sei mesi. Tale deroga, tuttavia, non comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

È opportuno, poi, sottolineare come con la disposizione in oggetto non venga contemplata l’assunzione, per la prima volta, di un lavoratore a tempo determinato o l’utilizzazione di un somministrato per mansioni uguali a quelle dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

Da ultimo, appare necessaria una riflessione: la norma esaminata viene definita nella sua rubrica “norma di interpretazione autentica”. Stando a detta definizione, la stessa non dovrebbe modificare il quadro normativo in cui si inserisce, ma solo chiarirne il significato e, conseguentemente, avere un’efficacia retroattiva.

Tuttavia, nel caso di specie l’interpretazione autentica è stata utilizzata in modo inusuale, poiché riscrive le disposizioni sugli ammortizzatori sociali per COVID-19. Così facendo, “sana” il modus operandi dei datori di lavoro che avevano proceduto a rinnovi o proroghe anche in precedenza. In altre parole, pur non avendo la norma in questione una reale portata interpretativa, viene considerata tale, comportando in tal modo una lettura retroattiva della sua efficacia.

Dunque, mancando i requisiti minimi definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per assegnare ad una norma natura interpretativa, sembra difficile ritenere che l’art. 19-bis, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. “Cura Italia”, possa avere un effetto sanante sulle fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore.

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