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Immagine del redattoreAvv. Francesco Ranieri

Datori di lavoro e responsabilità da contagio: sì alla Legge che esonera chi applica i Protocolli


E finalmente arrivò l’intesa sulla spinosa questione della responsabilità dei datori di lavoro per il caso di contagio da Coronavirus da parte dei lavoratori dipendenti. Con un emendamento al DL “Liquidità” è stata introdotta la seguente norma: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La norma di fatto si pone inassonanza con quanto già affermato dalla circolare INAIL n.22 del 20 maggio 2020

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro – si legge nella circolare dell’Inail – non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Covid, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

Il riconoscimento “dell’origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”. Non possono, perciò, confondersi “i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

Il diritto alle prestazioni assicurative dipende oltre che dalla “già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità” quantomeno “a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro”.

Inoltre, il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto “non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero”. Neanche in sede civile – sostiene l’Inail -l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio “potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento”.

La norma di Legge introdotta nel precisare l’assolvimento dell’articolo 2087 con l’applicazione dei protocolli di sicurezza, di fatto suggella la questione.

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