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Accade che mentre ci si accinge faticosamente a studiare un decreto autodefinitosi di "cura" (ma che poco rassicura), ci si imbatta in una disposizione davvero inquietante.
L'art. 67 nel disporre la sospensione per 38 giorni dei termini relativi agli adempimenti fiscali, accorda all'ente impositore ben due anni di proroga ai termini di prescrizione e decadenza.
L'effetto deriva dal richiamo all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che, di fatto, fa slittare il termine per il legittimo esercizio delle attività accertative del 2015 fino al 31 dicembre 2022.
Si tratta di una clamorosa violazione dello Statuto del Contribuente che non trova nessuna razionale giustificazione atteso che, a quanto consta, le attività degli uffici pubblici sono esentate dal regime quarantenario cui sono costretti, invece, la gran parte dei destinatari di quelle attività.
E' molto probabile che l’operatività di un tale meccanismo trovi la strenua opposizione dei contribuenti davanti alla Giurisdizione mentre è assolutamente certo che chi, quarantenato, cominciava a sognare una ripresa delle attività in un Paese più giusto ed efficiente, dovrà subire l’ennesima doccia fredda.
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