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  • Immagine del redattoreAvv. Francesco Ranieri

Aliunde perceptum: la Cassazione interviene su di un caso di non detraibilità.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17051 del 16 giugno 2021 ha stabilito che: “in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento (cosiddetto periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento, come nel caso ricorrente nella specie in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che risulti sospesa”.

E’ dunque intangibile rispetto alla obbligazione risarcitoria, ogni compenso che risulti compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa vieppiù laddove tale reddito fosse stato già ordinariamente percepito in costanza di rapporto di lavoro.

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