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Immagine del redattoreAvv. Francesco Ranieri

Stabilizzazione dei precari: conta solo il periodo di precariato maturato presso la stessa p.a.

Aggiornamento: 20 giu 2021


Rilevantissimo intervento della Corte di Cassazione in materia di procedure di stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione.

Con sentenza del 8 marzo 2021, n° 6310, gli Ermellini hanno precisato che la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, non opera in favore di dipendenti che facciano valere l’anzianità di servizio a tempo indeterminato presso altra amministrazione.

Ed infatti, la "ratio" della norma, di portata speciale per quanto concerne il regime di reclutamento nella pubblica amministrazione, è esclusivamente quella di sanare situazioni di precariato già insorte o attualmente in essere. E’ questa l'unica eccezionale ragione di interesse pubblico che legittima, nei soli casi eccezionali individuati dal legislatore (insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica), la deroga all'assunzione mediante pubblico concorso.

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