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  • Immagine del redattoreAvv. Francesco Ranieri

Assenza ingiustificata e dimissioni volontarie

Dietro l'assenza ingiustificata e prolungata di un lavoratore dal posto di lavoro si cela molto spesso il preciso disegno di indurre il datore di lavoro ad adottare un licenziamento per poter percepire la c.d. NASPI. Tale condotta oltre ai costi diretti (c.d. ticket Naspi) comporta il rischio per il datore di lavoro connesso alla necessità di esperire una procedura vincolata ed in taluni casi anche l'ingresso in una fase contenziosa.

La ragione risiede nella normativa attualmente in vigore che prevede, a tutela del lavoratore, una procedura telematica per la convalida delle dimissioni (articolo 26 del Dlgs 151/2015) senza della quale il lavoratore dev'essere considerato assente ma non dimissionario.

L'ondivago orientamento della Giurisprudenza della Suprema Corte sulla parificazione dell'assenza prolungata con le dimissioni volontarie (ridotta, come spesso accade, ad un quaestio facti) non agevola le scelte imprenditoriali spesso inclini a propendere su fattori utilitaristici che evitino il contenzioso.

Per questa ragione appare significativa una recente pronuncia del Tribunale di Udine del 27.5.2022 nella quale il Giudice ha operato una analisi concreta della condotta del lavoratore ed attribuito prevalenza alla sintomatica manifestazione di non adempiere al contratto di lavoro,

Il percorso giuridico seguito dal Magistrato appare di particolare interesse laddove muove le mosse dalla legge delega 183/2014 (quella del Jobs act) che aveva espressamente previsto la necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore" Se, dunque, esiste una norma che qualifica il comportamento concludente del lavoratore in questi termini la legge delegata, per ragioni di costituzionalità, non potrebbe consentire una applicazione opposta o "abrogante" rispetto alla suddetta finalità.

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