La Consulta, con la sentenza n. 180/2021, depositata il 30.07.2021, ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata in via incidentale dalla Corte di Appello - sez. lavoro - di Roma, dell’art. 485 del Decreto Legislativo 297/1994 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Precisamente, la norma censurata non consente di valutare, ai fini della ricostruzione della carriera, gli anni di docenza svolti presso istituti paritari prima dell’immissione in ruolo presso scuole statali.
In altri termini, il docente che dalla scuola paritaria entra di ruolo nella statale, “perde” gli anni di anzianità di servizio per quanto concerne la definizione della propria classe stipendiale e professionale.
Secondo il giudice a quo, ciò rappresenterebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto avviene ai fini del riconoscimento del servizio, non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche statati.
Il Giudice delle Leggi, nel dichiarare la manifestata infondatezza della questione di incostituzionalità, chiarisce che il legislatore, con la Legge 62/2000, ha inteso operare una “parificazione” tra istituti privati e scuole statali al fine di “garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all’offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti”. Tale parificazione, però, non comporta un’equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti di questi istituti privati con quello degli insegnanti della scuola statale. Infatti, tra le due tipologie contrattuali di lavoro permane un’importante differenza che deriva dalla natura giuridica della parte datoriale.
La Consulta afferma, infatti, che nelle scuole paritarie il datore è un soggetto privato che può procedere all’assunzione del proprio personale a seguito di “valutazioni meramente discrezionali, anche a prescindere da pregresse esperienze lavorative e dall’applicazione di criteri di imparzialità nella scelta dei docenti”. Inoltre, la discrezionalità del dirigente scolastico dell’istituto paritario, nella selezione dei propri insegnati, garantisce “la libertà e l’autonomia di dotarsi di personale connotato da un’impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il progetto formativo”.
Diversamente, nelle scuole pubbliche, essendo la Pubblica Amministrazione la “parte datoriale” del rapporto di lavoro, l’assunzione del personale docente, anche non di ruolo, avviene esclusivamente mediante il superamento di procedure concorsuali, ex art. 97 Cost.
Pertanto, la Corte Costituzionale, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (ex multis: Cass., sez. lav., ord. n. 25226/2020; Cons. Stato, sez, VI, 4.11.2020, n. 6798 e 6799) chiarisce che il differente regime del riconoscimento del servizio pre-ruolo, riservato ai docenti che hanno lavorato presso scuole paritarie, trova la propria ragion d’essere, nella non omogeneità (giuridica e contrattuale) dei sistemi di reclutamento e di assunzione di tali insegnanti rispetto a quelli operanti nelle scuole pubbliche.
Dunque, concludono i Giudici della Consulta che, “nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, permane la differenza tra le scuole paritarie (svincolate dall’esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali), e quelle statali (dove invece valgono i principi generali per l’accesso ai ruoli dell’amministrazione)”. Tali differenze, circa le modalità di reclutamento del personale docente legittima “la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti, in funzione delle specifiche peculiarità dell’attività di insegnamento prestata e senza che ciò comporti la violazione di parametri costituzionali”.
Quindi, la decisione in esame lascia, sostanzialmente, immutata la situazione attuale. Ciò va, probabilmente, a deludere e disattendere le attese e le speranze di centinaia di docenti i quali, a seguito dell’accesso nella scuola statale, non potranno ottenere il riconoscimento del periodo di insegnamento pre-ruolo svolto presso istituti parificati.
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