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Immagine del redattoreAvv. Francesco Ranieri

Il diritto di visita resiste al Coronavirus (seconda parte)

Avevamo dato conto pochi giorni fa dell'intervento del Tribunale di Milano il quale si era espresso in senso favorevole al diritto di un genitore separato a poter continuare a frequentare i propri figli anche in epoca di restrizioni alla mobilità come quelle che stiamo vivendo.

V'è da dirsi che nei giorni successivi sono intervenute pronunce, di segno diametralmente opposto, una in particolare una del Tribunale di Bari che richiamando una "rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori” ha concluso dichiarando recessivoil diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”.

Un nuovo elemento favorevole rispetto al diritto del genitore non collocatario di tenere con se i i figli è stato fornito dalla riposta ad una faq pubblicata sul sito del Governo nella quale si ribadisce che: "Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori." Importante è anche l'estensione di tale interpretazione alle coppie di fatto ed ovviamente l'appello ricorso al buon senso tra i genitori. 


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