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Immagine del redattoreAvv. Francesco Ranieri

La Cassazione interviene sul giudizio di proporzionalità della sanzione e la tutela reintegratoria.

Con una importante sentenza del 17 giugno (n° 11701) La Suprema Corte ha ribadito la residualità, nell'attuale sistema delle tutele contro il licenziamento illegittimo, dell'ipotesi reintegratoria. In particolare ha statuito che «la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato comporta l'applicazione della tutela dell'art. 18, quarto comma, solo nell'ipotesi in cui la fattispecie accertata sia specificamente contemplata dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale casola sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l'art. 18, quinto comma, prevede la tutela indennitaria c.d. forte»

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Di particolare rilievo è anche la valutazione compiuta dalla Cassazione circa la coerenza costituzionale di tale operazione ermeneutica che esclude l'opzione della analogia riconoscendo la normativa in parola di stretta interpretazione: «non si ravvisa infatti nell'ipotesi di C.c.n.l. che rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un rapporto di proporzionalità con applicazione, quindi, della tutela indennitaria, una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva».


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