La Corte di Cassazione ritorna, conformandosi all’orientamento già espresso, sul divieto di conversione dei contratti a termine nell’ambito del Pubblico impiego.
Nella parte motiva della sentenza si evidenzia il principio secondo il quale il quinto comma dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, debba ricollegarsi anche alla necessità di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, il quale risulterebbe pregiudicato dall’eventuale stabile immissione nei ruoli dello Stato, a prescindere dall’effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell’ente pubblico.
Si è pertanto affermato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell’ipotesi in cui per l’assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all’esito di procedura concorsuale (Cass. sentenza n° 6097 del 4 marzo 2020).
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