Licenziamento per g.m.o: se i dipendenti sono fungibili si applicano i criteri della L. 223/1991
- Avv. Francesco Ranieri

- 24 mar 2020
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Con ordinanza del 6 marzo 2020 (n° 6438) la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale, qualora il datore di lavoro debba procedere alla soppressione di una posizione lavorativa e vi siano in organico una pluralità di lavoratori che svolgono mansioni fungibili rispetto alla posizione da sopprimere, è necessario far ricorso, in via analogica, ai criteri di scelta enunciati dall'art. 5 L. 223/1991.
Rilevante, quale obiter dictum, l'affermazione secondo cui "la differenza di retribuzione non incide sulla nozione di fungibilità dei dipendenti, anche se può essere utilizzata, purché in modo non arbitrario e improntato a razionalità...".




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