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  • Immagine del redattoreEster La Fortezza

Passare dalla CGIS alla CGIO conviene


Il D. L. 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, fra le misure connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), ed in particolare fra quelle di sostegno economico per il mondo del lavoro, riconosce alle imprese la possibilità di convertire l’integrazione straordinaria nella integrazione ordinaria con causale COVID-19.

Nello specifico, l’art. 20, rubricato “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”, prevede che le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La norma, inoltre, specifica che la concessione del trattamento di CIGO per “COVID-19” sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso, previa comunicazione sul canale della CIGSonline (come ricorda la circolare dell’INPS n. 47/2020).

L’intervento con causale “COVID-19 nazionale” prevede numerose deroghe rispetto alla disciplina ordinaria concernente la fruizione delle integrazioni salariali.

Alcune di queste deroghe comportano indubbi vantaggi per i datori di lavoro: la disapplicazione del contributo addizionale e la neutralizzazione del periodo ai fini del computo massimo sia della CIGS che della CIGO (con ripresa del programma originario al termine della causale riferita al coronavirus).

Più specificamente, il trattamento in questione non è sottoposto al pagamento di alcun contributo addizionale, previsto, in caso di utilizzazione dell’ammortizzatore sociale, dall’art. 5 del D.lgs. n. 148/2015 (9%, 12% o 15% a seconda del periodo di utilizzazione temporale al quale si riferisce).

Per quanto concerne il computo della durata, invece, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Inoltre, deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs. n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale”, infine, sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

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